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Istituto di Istruzione Superiore "8 Marzo"

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Regolamento d'Istituto

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REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il presente regolamento si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione, dai Decreti Delegati e dallo Statuto dei diritti dei lavoratori per una scuola democratica e aperta a tutte le componenti sociali.

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI

Art.1

Le varie componenti della scuola sono libere di organizzarsi, riunirsi ed esprimersi, sia congiuntamente, sia separatamente.  Gli organismi, autonomamente espressi da studenti, lavoratori della scuola e genitori, sono riconosciuti interlocutori dei vari Organi Collegiali.

Art. 2

Convocazione

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti.

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Art.3

Validità delle sedute

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art.4

Discussione dell’ordine del giorno

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.

È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti gli aventi diritto, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.

Art.5

Mozione d’ordine

Prima della discussione di un argomento all’O.d.G., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”).

La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

Sull’accoglimento della mozione d’ordine si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’O.d.G. al quale si riferisce.

Art.6

Diritto d’intervento

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 7

Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono avere luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.

Art.8

Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei suoi componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo, se i presenti non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta per i voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art.9

Risoluzioni

I componenti degli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art.5.

Art.10

Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto alla legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’O.d.G.).

Per ogni punto all’O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto all’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell’Organo Collegiale può richiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico, fatta eccezione per i verbali del Consiglio d’Istituto e di Giunta Esecutiva, che sono numerati nell’ambito del triennio di validità.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

• essere redatti direttamente su un registro con pagine timbrate e numerate;

• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimanti da segretario e Presidente in ogni pagina;

• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.

Art.11

Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettuano, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art.12

Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art.13

Decadenza

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art.14

Dimissioni

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. La dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.

Art.15

Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto

1. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta del Dirigente Scolastico.

2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto del Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente.  L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.  È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti dei C.I.

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica.  In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

4. Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.  In caso di impedimento o assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

5. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.2.

6. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

7. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

8. A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.

9. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

10. Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la proprio attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

11. Delle commissioni nominate dal C.I. possono fare parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso.  Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

13. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.  Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità dei locali in cui si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentative e tutti gli altri previsti per legge.

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

15. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

16. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.  La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni, fino alla convocazione successiva.

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione.  Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è scritta e motivata in tutti gli altri casi.

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive è invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza.  Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa.  Le giustificazioni presentate sono esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.  Ogni consigliere giustifica le sua assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.

Art. 16

Norme di funzionamento della Giunta del Consiglio dell’Istituzione Scolastica

1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il DGSA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.

Art. 17

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato dal Collegio stesso.

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

3. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 18

Norme di funzionamento del Comitato

per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio;

- alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 e D.L. vo n. 297/94;

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art.19

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

2. Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni, concordato ed approvato dal Collegio dei Docenti.

CAPO II

DOCENTI

 

Art.20

Indicazioni circa i doveri dei docenti

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnalare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione.

3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe, secondo quanto stabilito all’art. 24.

4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre, se minorenne, attendere che un collaboratore scolastico avvisi che un genitore (o persona delegata) è giunto a prelevarlo. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è venuto a prelevarlo.

5. I docenti indicano sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessuno motivo, gli alunni da soli.

7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

9. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché, se si presenta la necessità, altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi.

10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

11. Gli insegnanti accompagnano la classe all’uscita.

12. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

13. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

14. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.

15. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

16. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza.  I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile.  Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle. classi interessate ne discuteranno in consiglio di classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

17. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.

18. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.  In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito dossier si intendono regolarmente notificati.

19. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.

20. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.

21. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di presidenza, dall’altro provoca nell’alunno la sensazione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.

22. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della Presidenza.

CAPO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

Art. 21

Doveri del personale amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome.

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.

4. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

5. Collabora con i docenti.

6. La qualità del rapporto col pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la bollatura.

Art.22

Doveri degli assistenti tecnici

1. Il ruolo dell’assistente tecnico è indispensabile come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

2. L’assistente tecnico indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro.

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.

4. Collabora con i docenti e li coadiuva durante le attività didattiche e l’inventario dei beni.  Cura l’efficienza dei laboratori attraverso la manutenzione e il controllo dell’operato degli allievi.  Segnala al docente eventuali malfunzionamenti o danni causati dagli allievi.

5. E’ tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la bollatura.

6. In ogni turno di lavoro gli assistenti tecnici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

7. Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico o dal docente presente in laboratorio.

CAPO IV

COLLABORATORI SCOLASTICI

 

Art. 23

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.  Della presenza in servizio fa fede la bollatura.

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

3. I collaboratori scolastici:

• indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; al telefono rispondono con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome;

• devono vigilare e controllare l’ingresso e l’uscita degli alunni;

• sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;

• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;

• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;

• favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap;

• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

• possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d’istruzione;

• riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardi, assenza, o allontanamento momentaneo dell’insegnante;

• impediscono, con buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi;

• sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

• evitano di parlare ad alta voce;

• tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;

• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;

• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;

• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola.  A tale proposito si tengono informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli d’istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio;

• sorvegliano l’uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in vicepresidenza.  Segnalano in segreteria l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi, prima di procedere alla sostituzione.

5. Accolgono il genitore dell’alunno minorenne, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata.  Avvisano il docente della classe, che provvede a segnalare l’uscita sul registro di classe e a firmare il libretto dello studente (se la giustificazione è già compilata); oppure provvedono a far compilare la giustificazione al genitore per riconsegnare il libretto dello studente al docente affinché lo firmi.  Dopodichè l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

• che tutte le luci siano spente;

• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule della scuola;

• che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;

• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

7. Devono apportare la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel dossier degli avvisi si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

8. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

CAPO V

ALUNNI

Art. 24

Norme di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.  La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.  Agli alunni maggiorenni è riconosciuta la facoltà di giustificare le assenze; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

3. Gli alunni entrano alle ore 7.50; su richiesta motivata è possibile l’accesso dalle ore 7.30; la scuola non si assume responsabilità prima dell’orario di ingresso.

-      L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8; sino a 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni agli studenti è consentito l’ingresso in classe, senza la richiesta di giustificazione, ma con il consenso dell’insegnante interessato, tenuto conto del comportamento abituale dell’alunno.

-       Oltre il termine di 5 minuti, agli alunni è fatto obbligo di presentare giustificazione entro il giorno successivo, direttamente all’insegnante della prima ora.

-       Possono essere concesse autorizzazioni di entrata posticipata (o di uscita anticipata) in caso di effettivi problemi di trasporto, debitamente documentati.

-     I ritardi possono essere dovuti a: pratiche burocratiche (carte di identità, foglio rosa provvisorio per patente, rilascio patente, stato di famiglia ed altri certificati rilasciati dai pubblici uffici operanti in orario scolastico), visite mediche (che dovranno essere documentate), mezzi di trasporto. Gli stessi motivi giustificano anche le uscite anticipate.

-      Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni.  In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).

-       I minorenni possono lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore o persona delegata; i maggiorenni possono autogiustificarsi.

-      Gli allievi potranno essere ammessi in Istituto solo alla fine dell’ora di lezione.  Alla prima ora vengono ammessi sino alle ore 8.15, poi possono entrare alle ore 9.00, 10.05.  Le uscite anticipate non devono avvenire prima della fine della terz’ultima ora di lezione giornaliera (ore 12).  Nella stessa mattinata non si possono avere ritardi di entrata e uscite anticipate.

-       Ritardi o uscite anticipate sono ammessi solo in casi eccezionali; i casi particolari vengono esaminati di volta in volta.

4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto.

5. Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto dello studente che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia.  I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.

6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori (o dagli studenti stessi, se maggiorenni) tramite il libretto e la giustificazione deve essere presentata al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro.

-      Se l’assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare o una certificazione medica o l’autocertificazione su modello predisposto dall’Istituto.

-      Le assenze per motivi di famiglia superiori ai cinque giorni devono essere giustificate dalla famiglia, possibilmente prima del verificarsi dell’assenza.

-     In caso di manifestazione studentesca gli alunni assenti devono presentare la giustificazione sul libretto, scrivendo, alla voce motivo: “Adesione alla manifestazione studentesca”.  Gli alunni presenti non devono comunque essere privati del loro diritto a regolari lezioni.

-      In caso di ripetute assenze o di numerose richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate comunicazioni alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni.

8. I libretti (sia assenze che voti) successivi al primo (quindi da acquistare a causa dello smarrimento del precedente) devono essere richiesti alla Dirigenza ed acquistati al prezzo fissato dal Consiglio di Istituto.  Nel caso di completamento di una sezione (assenze, ritardi, uscite anticipate) la Segreteria Didattica provvede ad aggiungere i fogli necessari, previo versamento di un corrispettivo fissato dal Consiglio di Istituto.

9. Al cambio dell’insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc…Al cambio dell’insegnante gli allievi non possono uscire dall’aula, prima che, eventualmente, il docente dell’ora successiva li autorizzi.

10. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.

11. Durante gli intervalli, sia nella scuola sia nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc…): gli alunni devono seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

12. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

13. Sono severamente valutati tutti gli episodi di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola sia fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.

14. Nelle aule, nei corridoi e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

15. I telefoni cellulari devono restare spenti durante l’attività didattica.  In caso di uso scorretto del cellulare, lo stesso viene momentaneamente ritirato. L’utilizzo dei videotelefoni è assolutamente vietato all’interno dell’Istituto in ottemperanza alla Direttiva n.104 del 20/11/2007.

16. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnalano in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.

17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.

18. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Educazione Fisica devono presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l’iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato in buona salute.

19. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro o oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.

20. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocano guasti al materiale o alle suppellettili della scuola sono invitati a risarcire i danni.

21. E’ fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

22. Fatto salvo il contenuto del Regolamento interno dei viaggi di istruzione, nel caso di allievi che abbiano subito gravi provvedimenti disciplinari comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe competente si può riservare la facoltà di escludere i singoli studenti dai viaggi di istruzione.

Art. 25

Diritto di trasparenza nella didattica

L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Il coordinatore del Consiglio di Classe si fa carico di illustrare alla classe il POF e recepisce osservazioni e suggerimenti che vengono posti all’analisi e alla discussione del C.d.C.

I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

La valutazione è sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

Art. 26

Assemblee studentesche di Istituto

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’Istituto.  In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

È previsto lo svolgimento di un’assemblea mensile degli studenti nel limite delle ore di lezione di una giornata, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 297 del 16/04/1994 (ex art. 43 del D.P.R.416).

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 297 del 16/04/1994 (ex art. 43 del D.P.R.416).

Condizione fondamentale perché le assemblee studentesche vengano autorizzate è che la richiesta venga presentata, con un termine utile di 5 giorni di preavviso, o dalla maggioranza del Comitato Studentesco, o dal 10% degli studenti dell’Istituto, o dagli alunni membri del Consiglio di Istituto.

La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente per avere la necessaria autorizzazione.

Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, e in numero non superiore a 4, può essere richiesta dagli studenti la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.  Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

All’assemblea d’Istituto possono assistere, oltre al Dirigente, gli insegnanti che lo desiderino.

Il Dirigente ha potere di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea ai sensi dell’art.14 D.L. n. 297 del 16/04/1994 (ex art.44 del D.P.R. 416).

Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell’assemblea studentesca.

In presenza di eventi eccezionali, può essere consentita dal Dirigente un’assemblea straordinaria nelle ore di lezione.

I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto.

E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore.  La richiesta di assemblea di classe deve essere presentata in vicepresidenza con almeno tre giorni di preavviso, con le firme dei due delegati di classe, ed essa sarà concessa, purché gli insegnanti interessati siano d’accordo.  Gli insegnanti, compatibilmente con le esigenze didattiche e purché le richieste di assemblee si distribuiscano per ogni classe equamente, sono tenuti a concedere le proprie ore di lezione per lo svolgimento delle assemblee.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (comma 8  art.13  D.L: 297 del 16/04/1994).

Le riunioni del Comitato Studentesco, formato dai rappresentanti di classe, devono essere comunicate preventivamente alla Dirigenza e si svolgono, salvo casi eccezionali, fuori dell’orario di lezione.  Alle riunioni partecipano anche gli alunni membri del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale.

CAPO VI

GENITORI

Art. 27

Indicazioni

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2. Si invitano i genitori a collaborare con la scuola, cercando di:

• trasmettere ai giovani che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;

• partecipare con regolarità alle riunioni previste;

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;

• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

• sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa.

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali , tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia.  In questi casi si concorda l’orario di ricevimento.  La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, convoca la famiglia dell’alunno.

4. In caso di sciopero del personale, la scuola avverte le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo.  Non sempre è possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.  E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la sola vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza vengono comunque impartite opportune disposizioni.

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.  Sono gradite e possibili. anche altre forme di collaborazione o proposte, in particolare si richiede la puntuale compilazione dei questionari che la scuola invierà alle famiglie nell’ambito dei monitoraggi per misurare il loro grado di soddisfazione per quanto riguarda il servizio fornito dalla scuola.

6. Genitori e persone esterne all’Istituto, su invito formulato da docenti e studenti e concordato con il Dirigente, possono intervenire alle lezioni e alle assemblee in qualità di esperti.  Nel caso in cui tali interventi comportino un onere finanziario è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Istituto.

7. Il Consiglio di Istituto adotta il Patto di Istituto di Corresponsabilità, con il quale le famiglie si impegnano a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.  All’atto di conferma dell’iscrizione viene chiesta la sottoscrizione del patto, espressione di sussidiarietà educativa.

La mancata sottoscrizione da parte dei genitori viene annotata nel fascicolo dello studente e potrà essere considerata aggravante della presunta premeditazione in caso di eventuali mancanze, riportate nel regolamento disciplinare, che è parte integrale del presente regolamento.

A discrezione dei Consigli di Classe lo studente potrebbe essere escluso da attività extra curricolari (ad esempio dai viaggi di istruzione, nel caso di non accettazione delle regole di comportamento in proposito).

Art. 28

Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le assemblee si svolgono fuori dell’orario delle lezioni.

3. L’assemblea dei genitori può essere o di classe o dell’Istituzione Scolastica.  Si svolge sotto la responsabilità del Presidente, che, per le assemblee ordinarie, convoca con un preavviso di almeno cinque giorni, dopo aver preso accordi con il Dirigente.

Art. 29

Assemblea di classe

1. L’assemblea di classe è presieduta da uno dei genitori, rappresentante di classe, eletto dall’assemblea.

2. La convocazione può essere richiesta o dagli insegnanti o da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

3. Il Presidente richiede per scritto al Dirigente l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

5. Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Dirigente.

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art. 30

Assemblea dell’ Istituzione scolastica

1. L’assemblea di Istituto è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Istituto, eletto dall’assemblea.

2. L’assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. La convocazione può essere richiesta:

• da un terzo dei genitori componenti i consigli di classe della scuola;

• dal Consiglio di Istituto;

• dal Dirigente Scolastico.

3. Il Presidente richiede per scritto al Dirigente l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

5. Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente.

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.

 

CAPO VII

LABORATORI 

Art. 31

Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente all’inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc….

2. Un regolamento particolare è redatto a cura del responsabile di ogni laboratorio, aula speciale e palestra, al fine di assicurare il buon uso e funzionamento. In esso si pone particolare attenzione alla sorveglianza per prevenire danni alle persone e alle attrezzature, nonché all’individuazione dei comportamenti corretti che tutti devono tenere (personale scolastico e studenti) in relazione alla specificità dell’ambiente.

3. I regolamenti dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre, rivisti ed eventualmente aggiornati a cura dei rispettivi responsabili, sono dati in copia al Servizio di Prevenzione e protezione dell’Istituto e fanno parte integrante del presente documento, nonché del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto.

4. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità e i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

5. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

6. L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali è affisso a cura dei responsabili.

7. Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

8. Gli allievi possono accedere ai laboratori, alle aule speciali e alle palestre e permanervi solo alla presenza dell’insegnante autorizzato o del tecnico, che ne assume la responsabilità; durante l’intervallo gli studenti non possono permanere all’interno dei locali.

9. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.  Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnate prende nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

10. L’insegnante ha cura, all’inizio di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Dirigente di eventuali danni rilevati all’inizio o durante la lezione.

11. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente le stesse.

12.I laboratori e le aule speciali sono accessibili agli studenti durante tutto l’orario di servizio qualora un insegnante della materia o un tecnico di laboratorio sia disponibile per l’assistenza e se ne assuma la responsabilità.

13. In linea generale, non è consentito l’uso dei laboratori o delle aule speciali per lo svolgimento di assemblee o attività analoghe o comunque per scopi diversi da quelli tecnico-didattici specifici di quell’ambiente.  È possibile derogare a tale divieto nei casi in cui il regolamento del laboratorio o dell’aula speciale lo preveda espressamente e solo se vengono preventivamente garantite le condizioni generali e specifiche di sicurezza che devono essere individuate dal regolamento stesso e se viene assicurata la sorveglianza da parte di un insegnante o del personale tecnico.

14. Gli insegnanti possono, quando lo richiede un’esigenza scolastica, usare gli strumenti dei laboratori anche all’esterno dell’Istituto, concordandolo con dichiarazione scritta con i responsabili del laboratorio e con il Dirigente. Alla riconsegna dell’attrezzatura il responsabile provvede alla verifica della funzionalità e segnala gli eventuali danni.

15. I docenti, il personale ATA e gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza delle attrezzature.  I responsabili dei laboratori, delle aule speciali e delle palestre, alla cui custodia l’Istituto affida le attrezzature, le apparecchiature e i materiali in essi contenuti, espleteranno tutte quelle forme che consentano una rapida verifica dei responsabili, dei danni e degli ammanchi, comunicando al Dirigente Scolastico l’esito di tale ricerca.  Nel caso di danneggiamento alle attrezzature e all’edificio scolastico, i responsabili sono tenuti al risarcimento e nei loro confronti sono eventualmente presi provvedimenti disciplinari.  Per danneggiamenti agli arredi dell’aula o alle dotazioni affidate agli allievi, nel caso in cui non siano individuati i responsabili, l’intera classe è tenuta a risarcire il danno.

16. Per far fronte alle spese relative all’integrazione e riparazione di materiali per danni accidentali, i contributi scolastici comprendono una somma forfetaria per rischio rotture, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Istituto di anno in anno.

Art. 32

Diritto d’autore

Il materiale cartaceo, audiovisivo e informatico è sottoposto  alla normativa sui diritti d’autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 33

Biblioteca

1. La biblioteca costituisce un supporto didattico di primaria importanza per la vita della scuola; essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.

2. Nella biblioteca è raccolto e descritto tutto il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola.

3. Il Dirigente Scolastico nomina un responsabile della Biblioteca che oltre a promuoverne l’uso da parte di alunni e docenti ha il compito di sovrintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l’aggiornamento della schedatura e del catalogo.

4. Alla Biblioteca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato.  Può essere aperta anche al pomeriggio, solo per la consultazione, compatibilmente con l’orario di servizio del personale non docente e con la presenza dei responsabili della biblioteca stessa, che ne definiscono l’orario.

5. Il Collegio dei Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell’Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.

6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l’acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.

7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc….

8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 40 giorni, prorogabili di altri 10 giorni se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.

9. Coloro che non restituiscono il materiale avuto in prestito nei tempi previsti sono esclusi dal prestito per un periodo di sei mesi.  Il costo dei libri o degli altri materiali smarriti o deteriorati sono sostenuti da chi ha causato il danno.

Art. 34

Utilizzo delle palestre

La pratica dello sport nella scuola è considerata attività formativa.

Le palestre e le attrezzature in esse presenti sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni.

La palestra è aperta nelle ore disponibili, oltre l’orario scolastico, per l’attività di gruppi organizzati di studenti, docenti e operatori della scuola sotto la responsabilità di un insegnante di educazione fisica.

Durante le ore di lezione è vietato l’accesso ai locali della palestra agli allievi non autorizzati.

Per motivi igienici, in palestra si deve entrare con le scarpe da ginnastica utilizzate esclusivamente per le lezioni di Educazione Fisica.

Art. 35

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. Le fotocopie per uso personale sono a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio di Istituto e il ricavato è introitato in bilancio. I docenti che chiedono supporto al personale incaricato devono consegnare il materiale da riprodurre con anticipo di due giorni.

CAPO VIII

SALUTE E SICUREZZA

Art. 36

Divieto di fumo

Ai sensi della legge 128 del 2013, è  vietato fumare o utilizzare  sigarette elettroniche in tutti i locali dell’istituto, compresi i servizi igienici, e nell’intero cortile.

Il divieto vale per tutti: studenti, docenti, personale, A.T.A., dirigente scolastico, genitori, addetti al bar interno, fornitori, esperti esterni, visitatori occasionali, eventuali passanti.

 

Art. 37

Norme di comportamento

1. Mantenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno alle altre persone.

2. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli e/o indicate nell’apposita documentazione.

2.1 Il personale, gli studenti maggiorenni, i genitori e i visitatori che accedono con l’auto nel cortile della scuola sono tenuti a parcheggiare negli appositi spazi e in modo tale da non intralciare l’uscita degli altri veicoli, le vie di fuga e garantire la possibilità di accesso e manovra a eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza.

3. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.

4. Non eseguire operazioni o manovre che non sono di propria competenza o di cui non si è a perfetta conoscenza: in caso dubbio occorre rivolgersi al personale specificatamente addetto.

5. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.

6. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente, l’accesso alle uscite di sicurezza, il transito nelle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc..) e, in generale, la normale circolazione; non depositare materiale in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi.

7. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto.

8. Non utilizzare bottiglie di bevande per contenere altri liquidi né abbandonare quelle vuote.

9. Segnalare tempestivamente in Presidenza ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.

10. In caso di infortunio riferire al più presto in Presidenza sulle circostanze dell’evento.

11. Segnalare immediatamente il materiale della cassetta di Pronto Soccorso che viene usato in modo che si possa provvedere all’immediato ripristino.

12. Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.

13. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.

14. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.

15. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia, delle norme di legge e di buona tecnica; qualsiasi variazione si rendesse necessaria deve essere concordata con la persona incaricata della gestione.

16. Manipolare vetri e materiali taglienti con gli appositi guanti.

17. Dopo l’uso, riporre le chiavi nelle apposite bacheche.

18.Tutti, ed in particolare gli studenti, devono osservare con scrupolo i regolamenti che indicano come comportarsi in biblioteca, palestra, aula di lingue, laboratori di fisica, chimica e informatica.

19. Si raccomanda a tutti gli studenti di non sostare o soffermarsi in prossimità dei cancelli di accesso al cortile al mattino prima delle 8 o all’uscita quando, con il transito degli autoveicoli si potrebbero avere situazioni di pericolo per l’incolumità personale.

20. I motorini vanno parcheggiati negli appositi spazi, in ogni caso non devono mai ostruirle vie di fuga in corrispondenza delle uscite di sicurezza.

21. Per motivi di sicurezza è vietato l’uso dell’ascensore agli studenti, se infortunati possono utilizzarlo accompagnati da un collaboratore scolastico. È inoltre tassativamente vietato in qualsiasi caso utilizzare l’ascensore in caso di incendio.

22. Si deve evitare di correre per i corridoi e le scale per evitare infortuni.

23. Si deve porre particolare attenzione a percorrere atrio e scale in caso di pioggia o neve quando il pavimento è bagnato e può essere scivoloso.

CAPO IX

COMUNICAZIONI

Art. 38

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi o, comunque, nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc…) e di quello frutto del lavoro della scuola (giornalino, mostre, ricerche, ecc…). Per il diritto di libera espressione degli studenti sono consentite la diffusione e l’affissione di materiale grafico (manifesti, volantini) attinenti alla più vasta formazione culturale e sociale degli studenti, purché  debitamente firmati da chi si assume la responsabilità e non caratterizzati da intenti di propaganda.  I manifesti murali, datati, dovranno essere affissi negli spazi appositamente assegnati ed ivi possono rimanere per il tempo necessario.

3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc….

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

5. Il Dirigente Scolastico, che ha il compito di garantire il diritto di libera espressione di tutti, autorizza e disciplina la circolazione del materiale informativo e pubblicitario e dei manifesti.  Il Dirigente può sospendere l’affissione e la diffusione motivando la sua decisione.

6. Per gli alunni si prevede di:

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola,

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Provinciale inviato da Enti istituzionali,

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società e associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.

Art. 39

Informazione sulle attività didattiche

1. Saranno comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e quelle intermedie, oltre alle segnalazioni degli I.D.E.I. che l’allievo è tenuto a frequentare.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative alla frequenza, al profitto e al comportamento degli alunni.

3. Durante il primo Consiglio di Classe aperto, i docenti illustrano agli alunni e ai genitori i piani delle attività e le iniziative didattiche e formative programmate per l’intero anno scolastico.

4. Le attività didattiche aggiuntive facoltative e/o opzionali saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.

5. Le comunicazioni agli alunni e ai genitori sono fatte normalmente in forma scritta.  In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca e sul sito web, in particolare per gli atti che devono essere portati alla conoscenza di tutti.

6. Il calendario delle riunioni degli Organi Collegiali è reperibile sul sito web d’Istituto.

CAPO X

ACCESSO DEL PUBBLICO 

Art. 40

Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.  Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni.  In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

2. Nessun altra persona estranea e, comunque, non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

3. Dopo l’entrata degli alunni le porte di accesso della scuola vengono chiuse esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo dell’Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi.

5. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Provinciale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.

6. Nei limiti delle disponibilità il Consiglio di Istituto esaminerà la possibilità di concedere i locali della scuola a forze sociali e culturali per incontri ed iniziative attinenti ad una più complessiva formazione culturale, sociale e civile degli studenti.

7.I locali dell’Istituto sono a disposizione di tutte le componenti, previo preavviso al Dirigente, tenuto conto delle esigenze di servizio del personale ATA, per attività didattiche culturali e formative in senso lato, purché con la presenza di un responsabile.  Sono fatti salvi i diritti della scuola di rivalersi economicamente e collettivamente nei confronti degli interessati per danni che possono essere arrecati alle attrezzature scolastiche.

8.Chiunque acceda ai locali dell’istituto o anche soltanto al cortile deve osservare con scrupolo il regolamento ed in particolar modo le disposizioni in materia di sicurezza.

9.Chi deve svolgere lavori in qualità di esterno deve osservare quanto previsto dal Duvri.

CAPO XI

REGOLE ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA

Art. 41

Regole d’uso del cortile

Si ricorda che il cortile non è di pertinenza esclusiva dell’I.I.S. “8 Marzo” e che pertanto il luogo di passaggio delle responsabilità sui minori fra famiglia e scuola è individuato nella porta di ingresso dell’edificio.

Si permette agli alunni e ai genitori che li accompagnano di utilizzare il cortile come luogo sicuro di sosta pedonale (facendo attenzione a non intralciare le operazioni di parcheggio) atteso che all’esterno del cortile, a causa del traffico, sono presenti situazioni di rischio.

Durante gli intervalli gli alunni possono uscire nel cortile esclusivamente dalla porta sinistra del tunnel della palestra rimanendo nella zona delimitata a fianco dell’aiuola.

 Al personale della scuola e agli alunni è concesso parcheggiare auto, motorini e biciclette in cortile, a condizione di entrare a passo d’uomo.  Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate ad accogliere tali mezzi.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e, pertanto, la scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.

In occasione dell’entrata e dell’uscita dalle lezioni, la contemporanea presenza di pedoni e di veicoli può essere fonte di pericolo; gli allievi devono evitare di sostare nelle immediate vicinanze dei cancelli; i veicoli devono muoversi a velocità moderata, con le dovute precauzioni.

Quando  il cortile è inagibile per qualsiasi motivo, esempio per neve, il parcheggio delle autovetture  deve avvenire all’esterno della scuola. E’ inoltre necessario che non si parcheggi davanti agli idranti per l’utilizzo per l’acqua  in modo che i vigili del fuoco abbiano libero accesso in caso di incendio.

I genitori che accompagnano i figli con l’automobile (fatta eccezione per i genitori degli allievi diversamente abili) sono invitati a non entrare nel cortile e a non fermarsi davanti ai cancelli, per non essere di intralcio agli allievi e ad altri veicoli.

In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

Art. 42

Regolamento bar interno

Al fine di regolare l’afflusso al bar interno dell’Istituto, si dispone che gli studenti possano accedervi prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli.

Per evitare l’affollamento eccessivo durante l’intervallo si dispone quanto segue:

-       dalle ore 9 alle ore 9.40 di ogni mattina un alunno porta al barista il foglio delle ordinazioni e provvede al pagamento, concordando il momento del ritiro;

-      nel caso gli alunni fossero impegnati con un compito in classe o fossero in palestra, la consegna delle prenotazioni può essere effettuata nell’ora successiva, previa autorizzazione del docente;

-       in nessun caso è ammesso il rientro in classe in ritardo al termine dell’intervallo.

CAPO XII

COSTITUZIONE CLASSI

Art. 43

Formazione delle classi prime

La formazione delle classi prime non deve essere basata su alcun criterio discriminante la preparazione culturale e l’estrazione sociale degli studenti.  Gli adempimenti riguardanti la formazione delle classi sono espletati da una commissione nominata dal Dirigente, la quale provvede in merito prima dell’inizio dell’anno scolastico, seguendo i criteri espressi dal Consiglio di Istituto.

Art. 44

Iscrizioni

Se le domande di iscrizione dovessero essere superiori al numero degli allievi che si possono accogliere (es. disponibilità locali adeguati ed in regola con le normative del D.L. 81/2008 sulla sicurezza), con l’ordine di priorità sotto indicato, si escludono:

-       i ripetenti per la terza volta;

-       coloro che provengono da un altro istituto dello stesso ordine (escluso il caso di trasferimento di domicilio/residenza della famiglia);

-       coloro che non risultano residenti a Settimo o in comuni limitrofi (escluso Torino).

Se i criteri precedenti non fossero sufficienti, si procede a sorteggio.

CAPO XIII

PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

Art. 45

Il Regolamento di Istituto è consultabile sul sito web di Istituto ed è affisso all’albo.

Copie sono consegnate ai rappresentanti degli alunni e dei genitori in Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe.

 

Settimo Torinese, 19 marzo 2015

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico

                                                                                                                     Prof. Giorgio Pidello

 

Statuto degli Studenti

Statuto degli Studenti

STATUTO DEGLI STUDENTI 

 

Regolamento interno - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, PROGETTI PON/POR, PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Regolamento interno - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, PROGETTI PON/POR, PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA E PER LA SELEZIONE/ INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE E/O ESTERNE (TUTOR, REFERENTE VALUTAZIONE) FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, PROGETTI PON/POR, PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Regolamento Viaggi d'Istruzione

Regolamento Viaggi d'Istruzione

REGOLAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

Premesso che i viaggi d’istruzione debbono avere una funzione educativa, culturale e una finalità di maggiore conoscenza del proprio Paese o della realtà dei Paesi esteri nonché la partecipazione a manifestazioni culturali e mostre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi e del P.o.f., si stabiliscono i criteri di seguito riportati.

1) Soggetti proponenti. Le diverse tipologie di viaggi verranno indicate dalla commissione competente sulla base delle proposte dei Consigli di classe, che presenteranno un progetto dettagliato del viaggio di istruzione proposto.

2) Mete, durata. Per gli alunni del biennio : Italia per un tempo massimo di 3 giorni. Per gli alunni del triennio: Italia, Paesi Europei, per un tempo massimo di 6 giorni per anno scolastico.

3) Periodo. Il periodo d’effettuazione è preferibilmente nel mese di marzo, ad eccezione dei viaggi d’istruzione o delle visite a mostre/manifestazioni che richiedono particolari tipi di calendario come nel caso di settimane bianche, sempre in consonanza con lo svolgimento della attività didattica; in ogni caso il viaggio dovrà essere programmato entro il mese di Dicembre.

4) Condizioni. Per poter attuare i viaggi d’istruzione sono necessari: a) approvazione del Consiglio di classe; b) approvazione del Collegio Docenti dei criteri di partecipazione delle varie classi ai viaggi d’istruzione e della pianificazione dei viaggi, sotto l’aspetto didattico; c) verifica del Dirigente scolastico della fattibilità del piano sotto l’aspetto economico ed organizzativo; d) adesione per ogni classe di almeno 2/3 degli alunni frequentanti: eventuali deroghe per motivi organizzativi o disciplinari saranno autorizzate dal Dirigente scolastico; e) disponibilità di almeno un docente della classe ad accompagnare gli allievi nel rapporto medio docenti/studenti 1/15 sull’intero gruppo (solo per le classi 5^ con alunni maggiorenni sarà possibile una deroga); f) per i viaggi all’estero è necessaria la partecipazione di un docente di lingua straniera per ogni gruppo; g) nomina di un docente supplente per ogni gruppo; qualora ci sia un solo accompagnatore può essere previsto il supporto di un secondo accompagnatore; h) non partecipano ai viaggi di istruzione le classi con problemi disciplinari, rilevabili anche attraverso un congruo numero di note; i) al ritorno dei viaggi di istruzione, le classi, che prolungano l’interruzione dell’attività didattica con assenze non adeguatamente motivate, sono escluse, nel successivo anno scolastico, dalla partecipazione agli stessi. Sono altresì escluse le classi il cui comportamento non corretto viene segnalato dal docente accompagnatore; j) Il progetto dettagliato del viaggio previo controllo del Dirigente, dovrà essere comunicato ai genitori.

5) Il Dirigente Scolastico individua gli accompagnatori a cui conferire l’incarico. Gli accompagnatori dovranno avere copertura assicurativa.

6) I genitori sottoscrivono l’apposito modulo relativo alle REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI fornendo le dovute informazioni sanitarie (allergie, abitudini alimentari, medicinali).

7) La partecipazione dei genitori sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico, senza oneri per la scuola, solo nel caso di particolari situazioni relative ad alunni Hc, previa stipula di polizza assicurativa, l’onere dell’accompagnatore sarà a carico dell’istituto solo per visite aziendali. In considerazione del fatto che, a volte, non è facile trovare docenti accompagnatori e che non è sempre possibile distaccare insegnanti, in casi eccezionali e su base volontaria, esclusivamente per le uscite di un giorno, potranno fungere da accompagnatori i collaboratori scolastici e le assistenti tecniche, previa dichiarazione della famiglia che l’accompagnatore ATA non ha funzione di sorveglianza ma solo di accompagnamento. I collaboratori scolastici (su base volontaria) potranno essere designati accompagnatori per le situazioni di alunni disabili. Il dirigente scolastico potrà partecipare alle uscite e ai viaggi di istruzione in qualità di accompagnatore.

8) Attività per i non partecipanti. Gli studenti che non aderiscono al viaggio d’istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, che saranno, a discrezione dei singoli docenti destinate ad attività di ripasso, approfondimento od integrazione dei programmi.

9) Finanziamento Il costo del viaggio d’istruzione per ogni partecipante non potrà essere superiore a € 270,00 per il biennio ed € 380,00 per il triennio. Il costo dei viaggi e delle visite d’istruzione sono a carico degli allievi partecipanti. Le modalità di pagamento presuppongono un primo versamento cumulativo per ciascuna classe mediante c.c.p. a conferma dell’adesione entro il 20 novembre, la ricevuta dovrà essere consegnata in Segreteria 23/11; il saldo mediante c.c.p. dovrà essere versato entro 40 gg. prima della partenza. In caso di rinuncia verranno applicate le penali previste dal contratto stipulato con l’agenzia di viaggi. Se l’assicurazione alunni o il pacchetto dell’agenzia di viaggi non contemplano il rimborso in caso di mancata partecipazione, le famiglie sono libere di sottoscrivere autonomamente un’assicurazione. Nel caso l’organizzazione del viaggio d’istruzione includesse contenuti di particolare interesse didattico è possibile aumentare il limite massimo di spesa del 10% a condizione dell’adesione unanime dell’intera classe.

10)Erogazione di sussidi. Per i sussidi descritti nel presente articolo verrà previsto ogni anno in bilancio l’importo di € 2.500,00. Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare, su proposta della Commissione Viaggi o del Consiglio di Classe, l’erogazione di sussidi a favore di intere classi se trattasi di viaggi onerosi per gli studenti, ma essenzialmente finalizzati all’acquisizione di esperienze strettamente legate all’integrazione e preparazione d’indirizzo. il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l’erogazione di un contributo specifico per la partecipazione di singoli alunni ad attività dovute al merito. Qualora le necessità specifiche degli alunni disabili facciano salire il prezzo di una uscita didattica o di un viaggio di istruzione, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l’erogazione di un contributo specifico per ridurre tale differenza. Qualora sussistano particolari situazioni economiche documentate dalla dichiarazione dei redditi e dalla situazione familiare, anche su segnalazione del Consiglio di Classe, potranno essere erogati contributi a favore di singoli allievi per favorire la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione. I criteri per stabilire l’entità dei sussidi per uscite didattiche e viaggi di istruzione sono i seguenti: a) per accedere al contributo bisognerà presentare un ISEE inferiore a quello deliberato per la riduzione dei contributi scolastici (per l’anno in corso €12.500,00). b) massimo importo di contributo € 250,00 ad alunno; c) per i viaggi d’istruzione l’importo rimborsabile massimo è il 50% della quota; d) per le uscite didattiche l’importo rimborsabile massimo è il 60% della quota; e) nel caso la cifra a disposizione risulti insufficiente la percentuale di quota rimborsabile sarà ridotta in modo proporzionale all’ISEE; In situazioni molto particolari (affidamento ai servizi sociali o simili), il Dirigente Scolastico potrà autorizzare il rimborso dell’intera quota o di una sua parte. Per le attività la cui partecipazione è dovuta al merito dell’alunno è rimborsabile l’intera quota.

11) Criteri per la comparazione delle offerte. La Commissione viaggi d’istruzione potrà contattare esclusivamente agenzie di viaggio specializzate nel turismo scolastico, in grado quindi di proporre programmi collaudati, e dovrà valutare almeno 3 proposte diverse per la stessa meta.

12) Monitoraggio A conclusione del viaggio la commissione viaggi propone e sottopone ai partecipanti un questionario di monitoraggio che riguarderà: organizzazione, finalità didattiche, struttura alberghiera e mezzi di trasporto. I docenti accompagnatori relazioneranno in merito allo svolgimento del viaggio. La Commissione Viaggi valuterà i vari aspetti risultati dal monitoraggio.

Settimo Torinese, 19/03/2015 Il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Pidello

Norme di comportamento Viaggi d'Istruzione

Norme di comportamento Viaggi d'Istruzione

 NORME DI COMPORTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE

1) Non dimenticare di portare con sé un documento d’identità (qualora si abbia la Carta d'Identità, in caso di viaggio all’estero deve essere valida per l’espatrio);

2) Portare con sé la tessera sanitaria;

3) Portare sempre con sé copia del programma del viaggio ed il recapito dell’albergo;

4) Non dimenticare mai che il viaggio è un “viaggio di istruzione organizzato dall’Istituto 8 Marzo” per un gruppo di allievi di diverse classi e non per una o poche persone; 5) Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori (anche per i maggiorenni) ed essere puntuali a tutti gli appuntamenti, per favorire l’organizzazione e non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio;

6) Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova, ciò è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri;

7) Astenersi dal consumo di bevande alcoliche e dall’uso di oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo;

8) Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (autisti, guide, personale di alberghi, ristoranti ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati;

9) Mantenere un atteggiamento corretto, responsabile e tale da non causare danni a persone o cose; tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile o, qualora non fosse possibile individuarlo, all'intero gruppo. Non sottovalutare neanche il danno d'immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte.

Ricordare inoltre che

10) Il contegno tenuto dagli alunni durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per l'attribuzione del voto di condotta e, in caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante il viaggio, il Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione;

11) in caso di gravi inosservanze, gli accompagnatori, sentito il dirigente scolastico, valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne predisporranno l’eventuale immediato rientro;

In caso di viaggi di più giorni tenere presente che

12) Dopo il rientro in albergo, occorre evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti;

13) Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio;

14) Rispettare la norma in base alla quale all’interno degli alberghi è vietato fumare;

15) Ricordare che, in molti casi, gli hotel richiedono una cauzione all’arrivo da € 10 a € 35 a persona, che potrebbero trattenere in caso di danni, o anche per schiamazzi notturni. Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un Istituto Scolastico Superiore.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Tarantino

Regolamento della Palestra

Regolamento della Palestra

 REGOLAMENTO DELLA PALESTRA

  • Partecipazione adeguata e regolare alle attività proposte;
  • Utilizzo adeguato del corredo ginnico (maglia, tuta, scarpe);
  • Rispetto e utilizzo corretto di attrezzi, arredi e materiale in dotazione;
  • Rispetto delle norme di sicurezza;
  • Rispetto e correttezza nei confronti dei coetanei, dei docenti e del personale ATA;
  • Uso del materiale della palestra esclusivamente da parte del personale autorizzato (docenti di scienze motorie e allievi coinvolti nella lezione);
  • Divieto di asportare il materiale dalla palestra e portarlo in altro luogo;
  • Uso del computer e amplificatore musicale in dotazione esclusivamente da parte dei docenti autorizzati;
  • Collaborazione con compagni e insegnanti durante le attività formative proposte;
  • Divieto assoluto di usare cellulari, videotelefonini, videocamere ecc. durante le ore di lezione. Tali oggetti dovranno essere depositati in appositi contenitori prima dell’inizio delle lezioni: Il non rispetto delle norme suddette comporterà sanzioni disciplinari e inciderà anche nella valutazione dell’andamento scolastico.

Settimo Torinese, 1 settembre 2012

Il responsabile della palestra           Il dirigente scolastico

      Prof. Ivano Pozzato                    Prof.ssa Patrizia Tarantino

 

Patto Sociale di Corresponsabilità

Patto Sociale di Corresponsabilità

 PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITA'

Carta dei Servizi

Carta dei Servizi

 CARTA DEI SERVIZI

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie.

Gentile Signore/a, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali') nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1) I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);

2) I dati personali definiti come 'dati sensibili' o come 'dati giudiziari' dal suddetto codice, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

3) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione;

4) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;

5) I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;

6) I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;

7) Ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà esclusivamente su Sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette finalità;

8) Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto;

9) Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Ai sensi dell'articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): 1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La invitiamo pertanto ad autorizzare il trattamento dei dati da parte dell'Istituto con le modalità sopra descritte.

Il Dirigente Scolastico (Prof. Giorgio Pidello)

O   Acconsento     O   Non acconsento

Regolamento applicativo limite assenze

Regolamento applicativo limite assenze

 REGOLAMENTO APPLICATIVO LIMITE ASSENZE

Visto il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 14 c. 7 dispone che: A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Si dispone quanto segue: art. 1. computo le assenze relative alle attività didattiche sono computate nel monte ore annuale delle singole discipline, regolarmente riportate nel registro personale del docente. art. 2. alternanza scuola lavoro Le ore svolte in stage, in maniera aggiuntiva rispetto a quelle curriculari, costituiscono un bonus per lo studente da scomputare nelle assenze legate alle materie di indirizzo (si usa in caso di necessità) art. 3. calcolo della percentuale di assenze Poiché per effetto delle entrate ed uscite fuori orario le assenze vengono calcolate sulle singole discipline, il monte ore viene calcolato separatamente per i diversi insegnamenti e poi sommato per raffrontarlo al monte ore orario complessivo. Eventuali gravi situazioni di difformità tra le diverse discipline saranno gestite nella assegnazione della valutazione di ciascuna di esse potendo comportare, se se ne verificano le condizioni, la assegnazione di “Non Classificato”. art. 4. assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale a) La assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione b) In presenza di valutazioni del II quadrimestre solo parziali, ma largamente negative, si assegna la insufficienza; in presenza di qualche valutazione sufficiente sono il docente e il CDC ad esprimersi (ammissione o sospensione di giudizio) e tale decisione va comunque motivata. c) Prima di assegnare valutazione di Non Classificato il CDC valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno scolastico. art. 5.

Tipologie di assenza per assegnazione di deroga:

a) In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: ragioni di salute e gravi motivi personali e/o di famiglia. Ai sensi di quanto citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate.

b) In caso di superamento del tetto del 25% la incidenza dei periodi lunghi documentati deve essere pari o superiore al 50% del totale.

c) I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado.

Cellulari e Privacy

Cellulari e Privacy

 CELLULARI E PRIVACY

Criteri formazione classi

Criteri formazione classi

 CRITERI FORMAZIONE CLASSI

Criteri di formazione delle classi e criteri per l'ammissione in caso di esubero

1. Le classi prime saranno formate in modo che sia garantita l'eterogeneità all'interno delle classi e l'omogeneità tra classi parallele rispetto al sesso, alle scuole di provenienza, al giudizio finale di Licenza Media, alle valutazioni espresse dai docenti della scuola media, al numero dei non promossi.
2. Le eventuali richieste di essere iscritti in una particolare sezione o di essere in classe con compagni per motivi di studio, di trasporto, ecc. dovranno essere espresse al momento della conferma dell'iscrizione. Gli incaricati della formazione classi ne potranno eventualmente tenere conto salvaguardando i criteri espressi al punto precedente. Solo in caso eccezionale e validamente motivato la Dirigenza potrà autorizzare il cambio di sezione.
3. Casi particolari di fratelli di allievi ancora frequentanti che desiderano la stessa sezione, su formale richiesta scritta della famiglia, saranno vagliati dalla Dirigenza.
4. Si cercherà di distribuire equamente gli alunni con bisogni educativi speciali fra le diverse classi, rispettando in ogni modo le richieste dei genitori.

Per la formazione delle classi terze dell'istituto tecnico, in cui è prevista la scelta dell'articolazione si seguiranno i seguenti criteri:
1. I ripetenti verranno reinseriti nella stessa tipologia di classe distribuendoli equamente fra le varie sezioni.
2. Nel caso si dovesse compensare il numero di alunni tra le diverse articolazioni, si darà la precedenza agli allievi meritevoli, cioè a coloro che hanno ottenuto voti sufficienti a giugno in tutte le materie; successivamente si sorteggeranno gli allievi con sospensione del giudizio in una o più materie, tenendo in considerazione la seconda preferenza espressa.

In caso di richieste in esubero rispetto al numero di classi autorizzate e al numero di allievi per classe, dovendo indirizzare allievi in altri Istituti, si terrà conto innanzitutto della residenza e della possibilità di utilizzare mezzi di trasporto.
A parità di condizioni indicate nel precedente comma, si considererà la media dei voti riportati nell'ultimo anno scolastico.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12 Febbraio 2015.

Criteri scrutini

Criteri scrutini

 

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI

L'Istituto, anche in sede di scrutinio, ha il dovere di garantire trasparenza procedurale, fondatezza, anche documentale, della proposta di voto, collegialità della delibera con relativa assunzione di responsabilità degli esiti, compresa la congruità e la coerenza delle indicazioni relative al recupero delle carenze.
Il voto è da intendersi come espressione sintetica di giudizio sulla preparazione dello studente, accertata rispetto alle prestazioni misurate, e non come media "aritmetica" di singole classificazioni registrate durante il quadrimestre.
I docenti hanno competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, ma è il Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente, l'organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno. Il voto quindi non è un atto univoco e discrezionale dell'insegnante della singola materia, ma piuttosto il risultato d'insieme di una verifica e di una sintesi collegiale deliberata sulla base della proposta del docente.
Al fine di valutare tutti gli alunni dell'Istituto con imparzialità ed omogeneità, il Collegio dei Docenti individua i criteri che i Consigli di classe sono tenuti a seguire per lo svolgimento degli scrutini nell'attività di valutazione, tenendo conto che il voto assegnato dal c.d.c. per ogni singola disciplina è la risultante di più componenti e non una mera media aritmetica dei voti acquisiti nelle singole prove, infatti va espresso, con ponderatezza e responsabilità, un giudizio nel quale confluiscano:
a) i dati riguardo conoscenze, abilità, competenze che emergono dalle prove delle varie tipologie effettuate dall'alunno;
b) i risultati delle attività di recupero eventualmente svolte;
c) l' impegno, l'interesse e la costanza del livello di applicazione dimostrati nell'attività di studio;
d) i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, il trend delle valutazioni e gli eventuali risultati interessanti per originalità e rielaborazione personale.
La proposta di voto da parte del docente tiene anche conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero precedentemente effettuati.
Caratteristiche del Consiglio di classe in sede di scrutinio:

  • Il Consiglio di classe è costituito da tutti i Docenti della classe. La partecipazione dei docenti alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, costituisce un obbligo di servizio, ne consegue che i docenti devono considerarsi a disposizione della scuola per tutti i giorni dello scrutinio.
  • Fanno parte dei Consigli di classe i docenti di sostegno, essi partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti (art.315, comma quinto, del D.Lgs. n.297/1994).
  • Fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe e con potere di voto deliberativo gli insegnanti tecnico-pratici e, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
  • L'insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti/doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi nelle quali presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (D.P.R. 202 del 23/06/1990). Per gli insegnanti di Religione Cattolica vedere O.M. 21/05/2001, n.90; art. 309 comma 3 del D.Lgs 16/04/1994, n. 297; D.P.R. 23/06/1990 n.202.
  • Il c.d.c. è presieduto dal dirigente scolastico che può delegare, con provvedimento scritto o indicazione nell'atto di convocazione, la presidenza del Consiglio di classe solo ad un docente che ne faccia parte. La delega deve essere inserita a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli sia già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico.

Funzionamento del consiglio di classe in sede di scrutinio quadrimestrale:

  • Il docente della disciplina propone il voto sulla base di un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti a casa o a scuola, corretti e classificati.
  • il Consiglio di classe in sede valutativa è un Collegio perfetto, e quindi non è ammessa l'astensione dalle votazioni;
  • anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di pari¬tà prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta;
  • se la classe è composta da alunni che seguono indirizzi diversi, i relativi docenti votano solo per l'alunno o per l'alunna che segue la loro materia;
  • ove vi siano più docenti che concorrono a proporre un unico voto (es. docenti tecnico-pratici), ciascuno, dopo aver sentito l'altro insegnante, formula la proposta di voto. Il Consiglio di classe provvede ad assegnare il voto unico, sulla base delle proposte formulate e degli elementi di giudizio che i docenti hanno fornito;
  • le proposte di voto sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori;
  • "Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell'articolo 16, e sulla diligenza."(art.78 R.D. n. 653/1925)

Della seduta di scrutinio deve essere redatto apposito verbale a cui vanno allegati i documenti (es. motivazioni scritte dei voti insufficienti presentate dai docenti) che non sono in esso integrati. I docenti sono tenuti alla massima riservatezza sugli atti dello scrutinio e sui risultati scaturiti dallo stesso sino al momento della loro pubblicazione ufficiale.
In applicazione dell'art.14 comma 7 del D.P.R. 122/2009, prima di procedere alle operazioni di scrutinio finale, il Consiglio di Classe verificherà per ogni studente se il monte ore complessive di assenza effettuate pregiudica l'ammissione allo scrutinio finale. Si procederà a scrutinare solo gli studenti che non hanno superato la soglia di assenze consentita. Nel caso di non ammissione allo scrutinio finale, a causa del superamento della soglia, non si trascriveranno sul tabellone né i voti, né le assenze, ma la sola dicitura "non ammesso".
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione della possibilità effettiva dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto e le competenze propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
In caso affermativo il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a predisporre le attività di recupero. Sul tabellone si riporta l'indicazione " sospensione di giudizio"; la scuola comunica alle famiglie, per iscritto, la decisione assunta dal CdC, indicando le carenze rilevate dai docenti delle singole discipline, utilizzando il modello predisposto. Si procede invece a formulare il giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali viene espressa una valutazione positiva e nei confronti degli studenti che presentano insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.
I Consigli di Classe, al termine dello scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di dieci anni, compilano il modello di certificazione delle competenze in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le certificazioni sono conservate agli atti dell'Istituto e consegnate agli alunni che ne facciano espressa richiesta. (D.M. n. 9 del 27/01/2010, art.1).
Esami di Stato
Sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguano una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (art.6, comma1, D. P. R. 22/06/2009, n. 122).
Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono motivate. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame con la sola indicazione "ammesso" o "non ammesso". I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.
Attribuzione del credito scolastico (candidati interni)
Per le classi terze, quarte, quinte si adotta la tabella A prevista dal D.M. n. 99 del 16/12/2009.

Media dei voti

Credito scolastico (punti)

I anno

II anno

III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

  

PROPOSTE AI CONSIGLI DI CLASSE: CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI
Salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, la sospensione del giudizio viene attribuita al massimo in due materie. In eventuali ulteriori materie può essere attribuito lo studio individuale.
Nel caso di tre insufficienze lievi oppure di due insufficienze gravi, il consiglio di classe valuta attentamente la situazione specifica scegliendo tra sospensione del giudizio e non ammissione alla classe successiva.
Nei casi meno gravi il consiglio prende in esame la sospensione del giudizio o lo studio individuale.
Nei casi più gravi il consiglio prende in esame innanzitutto l'ipotesi della non ammissione.
Per l'alunno che si è sistematicamente rifiutato di studiare una disciplina, il consiglio di classe prende in considerazione, anche se è l'unica insufficienza, la non ammissione all'anno successivo.
La sospensione del giudizio non significa promozione automatica a settembre; qualora l'alunno non abbia recuperato le lacune il consiglio di classe decide se l'alunno è in grado di seguire con profitto la classe successiva o se non deve essere ammesso.

Approvato dal Collegio Docenti in data 14 maggio 2015.

INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI E FAMIGLIE

INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI E FAMIGLIE

Informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie.
Gentili Genitori,
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati famigliari sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie.
Pertanto ai sensi dell'art.13 del Codice, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. FINALITÀ.
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle normativa statale e regionale (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, L. 104/1992, L. n. 53/2003, L. 107/2015 e normativa collegata).
2. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al punto 1. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e formazione.
2a) Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sono i seguenti
Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, certificazione di vaccinazione;
Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico.
Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all'estero dell’alunno per il quale si chiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (data di nascita, indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda. Si definiscono:
“dati sensibili”: dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
“dati giudiziari”: dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. Di seguito è riportata, relativamente alle casistiche più frequenti, la normativa in base alla quale è effettuato il trattamento di tali dati sensibili e giudiziari:
Principali norme generali in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari:
• R.D. 653/25, D.Lgs 29/93, D.Lgs 297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01 , D.P.R. 347/00, D.Lgs 165/01, D.P.R. 352/01, D.P.R. 319/03, D.Lgs 196/03 art. 95-96, 64, 65, 68, 72,73, 112 (finalità di rilevante interesse pubblico di certi trattamenti).
Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari:
• Riammissione a scuola dopo assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motivi familiari di natura sensibile. Comprese registrazioni su registri o database ): R.D. 653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami suppletivi per assenza o impedimento: O.M. 21/04 art. 18 e O.M. di ciascun anno su esami
• Gestione di infortuni avvenuti in connessione con la scuola: D.Lgs 626/1994 art.4, c. 5, lettera o, D.P.R. 1124/65 art. 4, art. 52, art. 53, art.54, D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14, L. 20/94, D.Lgs 286/99, C.M. 10 luglio 1998, n. 305, C.M. 21 marzo 2000, n. 83.
• Esonero da Educazione Fisica (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute): D.Lgs 297/94 art. 303
Dati idonei a rivelare orientamento religioso:
• Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ( Art. 9 dell’Accordo, tra la Repubblica Italiana e la santa Sede, ratificato con L. 121/85), D.P.R. 751/85
Dati idonei a rivelare orientamenti filosofici o religiosi
• Registrazione dei libri della biblioteca prestati, potenzialmente idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: R.D. 965/24 art. 129-130, T.U. 297/94 art. 10
2b) Dati facoltativi. Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verranno richieste le integrazioni necessarie.
3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi digitali del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo (personale di segreteria), i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe per l’integrazione scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.
I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica competente, Società di Assicurazione per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Software house). I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche o oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'ALBO ON LINE della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.
N.B.: E' consentito, previa autorizzazione, che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, o sul sito web dell'istituto. In tal caso il trattamento avrà durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli alunni solo in atteggiamenti ‘positivi’.

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Tarantino.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei S.G.A. sig.ra Rita Landi, a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai propri dati personali è possibile esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8, 9, 10 del vigente codice della privacy, rivolgendosi al titolare o ai responsabili del trattamento dei dati.
La presente informativa, già pubblicata all'ALBO ON LINE di questa istituzione scolastica, viene consegnata alla famiglia dell'alunno, insieme al libretto delle assenze, all'atto dell'iscrizione.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Tarantino

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